Ecco Torq...
Aziende con una minore soglia occupazionale: la “tutela obbligatoria” Quando il licenziamento illegittimo è intimato da aziende di dimensioni più ridotte (sino a 15 dipendenti), la sentenza stabilisce un obbligo alternativo in capo al datore di lavoro (art. 8 legge n. 604/66), il quale può scegliere tra
- riassumere il lavoratore entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza
- ovvero pagare all’ex dipendente una indennità risarcitoria, compresa tra 2,5 e 6 mensilità (estensibile sino a 10 per i lavoratori con almeno dieci anni di anzianità, e fino a 14 per i dipendenti in servizio da più di venti anni). La misura dell’indennità è stabilita dal giudice sulla base dell’anzianità di servizio, delle dimensioni aziendali, nonché al comportamento tenuto dalle parti.
A differenza di quanto stabilito per le aziende maggiori, nell’area della tutela obbligatoria il licenziamento – seppur illegittimo – determina la cessazione del rapporto. L’obbligo imposto al datore di lavoro soccombente nel giudizio è quindi diverso da quello previsto in regime di tutela reale: non si tratta infatti di reintegrazione nel rapporto di lavoro, ma di riassunzione. Il lavoratore è quindi assunto nuovamente sulla base di un nuovo contratto, con conseguente azzeramento della pregressa anzianità di servizio. Per il periodo intercorrente tra licenziamento e riassunzione il datore di lavoro non è tenuto a pagare né la retribuzione, né i contributi assistenziali e previdenziali.
Qualora il datore non provveda alla riassunzione nel termine di legge, egli è tenuto a pagare l’indennità prevista, oltre all’indennità di mancato preavviso (che recente giurisprudenza
[7] ha ritenuto compatibile con il sistema sanzionatorio della tutela obbligatoria).
La differenza sostanziale fra tutela reale e tutela obbligatoria, ossia fra reintegra e riassunzione, è che dove vige la tutela obbligatoria, nelle aziende con meno di 15 dipendenti, il datore può rifiutarsi di riammettere il dipendente nel posto di lavoro, e pagare un’indennità. Sopra i 15 dipendenti, la decisione spetta al lavoratore, ma a seguito della sua richiesta, il datore ha l’obbligo di riassumerlo.
Se il datore impedisce materialmente l’accesso alla sede di lavoro, ovvero sottrae al lavoratore mezzi e attrezzature (quali computer, telefono aziendale, etc.) necessarie a esperire la sua attività, il lavoratore può avvalersi della forza pubblica per i verbali e contestazioni del caso, e adire nuovamente il giudice del lavoro.
La tutela obbligatoria si distingue quindi da quella reale sotto due profili principali:
- nella tutela obbligatoria la scelta tra riassunzione e pagamento dell’indennità spetta al datore di lavoro; nella tutela reale è il lavoratore ad avere la libertà di scelta;
- la misura del risarcimento è significativamente minore nell’area della tutela obbligatoria.