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Info su donazione beni immobili

Info su donazione beni immobili
« il: Febbraio 06, 2016, 19:28:38 pm »
Salve a tutti amici.
Vorrei chiedervi delle informazioni riguardo la donazione di beni immobili.
Mio padre sta dividendo i suoi beni a noi due figli.

L’oggetto di una parte della donazione, a mia sorella, riguarda un appartamento in campagna.
Tale appartamento risulta dalla divisione di uno piu’ grande, la cui altra metà è destinata a me.
Mia sorella beneficerebbe della fossa biologica e di una cisterna che saranno di mia proprietà, quindi nel mio terreno. A questo proposito io nell’atto vorrei inserire diverse clausole su questo che immagino, prima o poi, sarà un problema.
E’ possibile farlo?

Domanda, all’atto della donazione della parte che andrà a mia sorella, dovremmo essere tutti presenti o sono sufficienti le firme congiunte di mio padre e di mia sorella?
Mi chiarireste questo dubbio?
Grazie
Comu lu nonnu!
"La fuffa è l'unico elemento di un orologio che mantiene il suo valore nel tempo." Cit. alanford, 28.11.2016 alle 10:49:55

Istaro

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Re:Info su donazione beni immobili
« Risposta #1 il: Febbraio 06, 2016, 20:42:42 pm »
Salve a tutti amici.
Vorrei chiedervi delle informazioni riguardo la donazione di beni immobili.
Mio padre sta dividendo i suoi beni a noi due figli.

L’oggetto di una parte della donazione, a mia sorella, riguarda un appartamento in campagna.
Tale appartamento risulta dalla divisione di uno piu’ grande, la cui altra metà è destinata a me.
Mia sorella beneficerebbe della fossa biologica e di una cisterna che saranno di mia proprietà, quindi nel mio terreno. A questo proposito io nell’atto vorrei inserire diverse clausole su questo che immagino, prima o poi, sarà un problema.
E’ possibile farlo?

Domanda, all’atto della donazione della parte che andrà a mia sorella, dovremmo essere tutti presenti o sono sufficienti le firme congiunte di mio padre e di mia sorella?
Mi chiarireste questo dubbio?
Grazie

Nel contratto di donazione possono essere inserite tutte le clausole che si vuole, purché gli oneri a carico del donatario non siano eccessivamente onerosi (tali da far venir meno il valore della liberalità) e non contrastino con le normative (privatistiche e pubblicistiche) che regolano l'uso del bene.

Tieni conto che anche nel contratto che regolerà la tua quota di donazione dovranno essere regolate le servitù costituite sul tuo terreno a beneficio dell'appartamento di tua sorella.

A mio parere sarebbe più opportuno un unico atto, con il quale sono contestualmente regolate entrambe le donazioni.

Ad ogni modo, il notaio incaricato non è chiamato solo ad un ruolo formale, di redazione dell'atto, ma anche a fornire la necessaria consulenza giuridica sul contenuto dello stesso e sulle scelte più opportune da adottare (tenendo presenti le implicazioni fiscali, gli altri strumenti disponibili - successione testamentaria, ecc.).
Per cui confrontatevi preventivamente con lui per chiarire ogni aspetto.

Quanto alle firme, se decidete per atti separati (ognuno che regola la donazione di una parte del bene), non è necessaria la presenza di soggetti diversi da donante e donatario.
"Non esistono venti favorevoli per il marinaio che non sa dove andare" (Seneca)

tick

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Re:Info su donazione beni immobili
« Risposta #2 il: Febbraio 06, 2016, 20:45:51 pm »
Fatto anni fa, nessuna presenza congiunta.
Se sono servizi comuni o parti comuni, pensaci subito e separa. Domani avrai solo da litigare e in caso di vendita ci saranno servitù che nessuno vuole trovare. Le clausole che oggi pensi possano aiutarti faranno domani la felicità di un avvocato.
The quieter you become, the more you can hear

ciaca

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Re:Info su donazione beni immobili
« Risposta #3 il: Febbraio 06, 2016, 22:50:43 pm »
Mi unisco a quanto già detto e consiglio anch'io un notaio bravo che sappia assistervi nel migliore dei modi.
"A megghiu parola è chidda ca un si dici"

Re:Info su donazione beni immobili
« Risposta #4 il: Febbraio 06, 2016, 23:42:51 pm »
Grazie per le risposte.
Aggiungo un’altra domanda.
Supponiamo si provveda per atti separati, un giorno, mia sorella, puo’ alzarsi la mattina ed impugnare l’atto asserendo che lei ha avuto meno di me?
Penso di si…
Per cui anche io vedo meglio un atto unico in cui entrambi accettiamo le condizioni.
« Ultima modifica: Febbraio 06, 2016, 23:44:45 pm da Croix_de_Malte_® »
Comu lu nonnu!
"La fuffa è l'unico elemento di un orologio che mantiene il suo valore nel tempo." Cit. alanford, 28.11.2016 alle 10:49:55

ciaca

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Re:Info su donazione beni immobili
« Risposta #5 il: Febbraio 07, 2016, 01:23:17 am »
La donazione è un terreno scivoloso.
Per farla breve, se volete prevenire future liti, contestualmente all'atto di donazione ciascuno di voi faccia un atto in cui rinuncia ad avvalersi del diritto ad opporsi alla donazione e quindi rinuncia all'azione di restituzione. Annotando poi questi atti nella trascrizione della donazione passibile di azione di riduzione, oltre a prevenire future azioni di riduzione e restituzione renderete commerciabili gli immobili altrimenti praticamente invendibili.
Parlane con il notaio ;)
« Ultima modifica: Febbraio 07, 2016, 01:37:59 am da ciaca »
"A megghiu parola è chidda ca un si dici"

Istaro

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Re:Info su donazione beni immobili
« Risposta #6 il: Febbraio 07, 2016, 01:34:01 am »
Grazie per le risposte.
Aggiungo un’altra domanda.
Supponiamo si provveda per atti separati, un giorno, mia sorella, puo’ alzarsi la mattina ed impugnare l’atto asserendo che lei ha avuto meno di me?
Penso di si…
Per cui anche io vedo meglio un atto unico in cui entrambi accettiamo le condizioni.

No, non può impugnare l'atto per questo motivo, perché il valore della donazione non deve necessariamente essere identico.
L'importante è che il figlio che riceve meno non veda lesa la sua quota legittima in prospettiva della successione ereditaria, di cui la donazione ai figli costituisce un anticipo.

L'utilità dell'atto unico, a mio avviso, è innanzitutto nella possibilità di regolare con coerenza e chiarezza, senza equivoci e contraddizioni tra atti diversi, la questione delle servitù gravanti su uno dei beni risultanti dalla divisione (poi concordo con tick28800 che meno vincoli ci sono meglio è).
Inoltre, l'atto unico può evitare "mugugni" nel tempo intercorrente tra una donazione e l'altra (un figlio parla con l'amico avvocato dopo la sottoscrizione della prima donazione; il quale amico gli dice che l'assetto individuato non è corretto e che sarebbe meglio regolarsi altrimenti. Allora quel figlio comincia a fare pressione sul padre perché il secondo atto sia modificato rispetto a quanto preventivato...).

La donazione è un terreno scivoloso.
Per farla breve, se volete prevenire future liti, contestualmente all'atto di donazione ciascuno di voi faccia un atto in cui rinuncia ad avvalersi del diritto ad opporsi alla donazione e quindi a fare cause di riduzione e collazione ereditaria dopo la morte (tra 100 anni) del donante.
Parlane con il notaio ;)

Quello che dice Angelo non si può fare, perché i diritti su successioni non aperte (decesso del de cuius non avvenuto) non sono disponibili, quindi non vi si può rinunciare preventivamente (divieto di patti successori abdicativi).
"Non esistono venti favorevoli per il marinaio che non sa dove andare" (Seneca)

ciaca

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Re:Info su donazione beni immobili
« Risposta #7 il: Febbraio 07, 2016, 01:42:36 am »
Citazione
Quello che dice Angelo non si può fare, perché i diritti su successioni non aperte (decesso del de cuius non avvenuto) non sono disponibili, quindi non vi si può rinunciare preventivamente (divieto di patti successori abdicativi).

Non è così Gianni, e mi consta personalmente.

La rinuncia al "atto di opposizione alla donazione" non è da intendersi come rinuncia all'azione di riduzione (come detto fattibile solo dopo la morte del donante) ma bensì come rinuncia a quell'atto introdotto con Dl 35/2005, convertito in legge 80/2005, senza il quale trascorsi 20 anni dalla data della donazione non vi si puó più opporre. E va inteso, come chiarito dal tribunale di Torino, come atto di rinuncia all'azione di restituzione senza che ciò violi il divieto normativo sui patti successori a pena di nullità sancito dall'art. 458 c.c. (In sintedi divieto di rinuncia all'azione di riduzione per le ragioni da te espresse). Tale rinuncia all'atto di opposizione ai sensi della legge 80/2005 ancorchè contenente una rinuncia all'azione di restituzione essendo annotabile nei registri immobiliari in calce alla trascrizione della donazione ha il benefico corollario che i beni diventino immediatamente commerciabili perchè in quanto non più passibili di azioni di restituzione le eventuali ipoteche bancarie trascritte a seguito dell'erogazione di mutui per il loro acquisto sono fatte salve così come fatti salvi sono i diritti degli eventuali acquirenti terzi che non dovranno più temere l'eventualità di dover restiruire gli immobili acquistati a seguito di un'azione di riduzione fatta dopo la morte del donante da uno dei suoi coeredi.

http://www.laleggepertutti.it/57221_donazione-lerede-del-donante-puo-rinunciare-allimpugnazione
http://www.federnotizie.it/rinuncia-alla-azione-di-restituzione-e-sua-pubblicita-nei-registri-immobiliari-una-pronuncia-del-tribunale-di-torino/

Consultando il Notaio Antonio avrà conferma di quanto sopra :)
« Ultima modifica: Febbraio 07, 2016, 02:40:38 am da ciaca »
"A megghiu parola è chidda ca un si dici"

Re:Info su donazione beni immobili
« Risposta #8 il: Febbraio 07, 2016, 10:35:42 am »
Per Croix de Malte
Scusate l' OT,......
Antonio, sto cercando di contattarti in MP, ma forse non l' hai visto...
se puoi leggi il messaggio o chiamami
3484439980 carlo
grazie

Re:Info su donazione beni immobili
« Risposta #9 il: Febbraio 07, 2016, 11:00:08 am »
Il problema nasce da una certa fretta di mia sorella… ed io sono all’estero.
Quindi non ho la possibilità ed il tempo di informarmi per bene.
Optando per l’atto unico, possono nominare e delegare un rappresentate per recarsi dal notaio e firmare insieme a mio padre e mia sorella?
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"La fuffa è l'unico elemento di un orologio che mantiene il suo valore nel tempo." Cit. alanford, 28.11.2016 alle 10:49:55

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Re:Info su donazione beni immobili
« Risposta #10 il: Febbraio 07, 2016, 15:07:50 pm »
Citazione
Quello che dice Angelo non si può fare, perché i diritti su successioni non aperte (decesso del de cuius non avvenuto) non sono disponibili, quindi non vi si può rinunciare preventivamente (divieto di patti successori abdicativi).

Non è così Gianni, e mi consta personalmente.

La rinuncia al "atto di opposizione alla donazione" non è da intendersi come rinuncia all'azione di riduzione (come detto fattibile solo dopo la morte del donante) ma bensì come rinuncia a quell'atto introdotto con Dl 35/2005, convertito in legge 80/2005, senza il quale trascorsi 20 anni dalla data della donazione non vi si puó più opporre. E va inteso, come chiarito dal tribunale di Torino, come atto di rinuncia all'azione di restituzione senza che ciò violi il divieto normativo sui patti successori a pena di nullità sancito dall'art. 458 c.c. (In sintedi divieto di rinuncia all'azione di riduzione per le ragioni da te espresse). Tale rinuncia all'atto di opposizione ai sensi della legge 80/2005 ancorchè contenente una rinuncia all'azione di restituzione essendo annotabile nei registri immobiliari in calce alla trascrizione della donazione ha il benefico corollario che i beni diventino immediatamente commerciabili perchè in quanto non più passibili di azioni di restituzione le eventuali ipoteche bancarie trascritte a seguito dell'erogazione di mutui per il loro acquisto sono fatte salve così come fatti salvi sono i diritti degli eventuali acquirenti terzi che non dovranno più temere l'eventualità di dover restiruire gli immobili acquistati a seguito di un'azione di riduzione fatta dopo la morte del donante da uno dei suoi coeredi.

http://www.laleggepertutti.it/57221_donazione-lerede-del-donante-puo-rinunciare-allimpugnazione
http://www.federnotizie.it/rinuncia-alla-azione-di-restituzione-e-sua-pubblicita-nei-registri-immobiliari-una-pronuncia-del-tribunale-di-torino/

Consultando il Notaio Antonio avrà conferma di quanto sopra :)

Ops!

Chiedo scusa ad Antonio (e ad Angelo per la correzione indebita): non ho verificato l'informazione che davo, un po' per l'ora tarda un po' perché tradito dalla considerazione che nel diritto successorio le innovazioni sono molto rare...  :P
(E che diamine, però: questi mi "smontano" pure capisaldi del diritto come il divieto dei patti successori!  ::)  ;D)

Il problema nasce da una certa fretta di mia sorella… ed io sono all’estero.
Quindi non ho la possibilità ed il tempo di informarmi per bene.
Optando per l’atto unico, possono nominare e delegare un rappresentate per recarsi dal notaio e firmare insieme a mio padre e mia sorella?

La "delega" non la puoi certo fare via fax...

Una procura deve avere la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere: per una donazione, atto pubblico e due testimoni. Sempre dal notaio devi andare...
(Anche qui, salvo eccezioni e innovazioni da verificare...  ;) )

Io cercherei di spiegare a tua sorella che la fretta è cattiva consigliera.
Non perché tu "non ti fidi" di lei e della serenità dei futuri rapporti, quanto perché i problemi potrebbero venire da altri: mogli/mariti, nel futuro i figli, potenziali acquirenti scoraggiati da oneri confusi e sgraditi, ecc.
Inoltre, ci sono tante implicazioni che non conoscete e non prevedete e che necessitano di una consulenza professionale: regime fiscale migliore per le diverse possibilità prese in considerazione, normativa amministrativa da considerare (ad esempio: penso di costruire un'altra fossa biologica e scopro che i regolamenti comunali mi pongono restrizioni inaspettate), ecc.

Per cui io farei così:
- informazioni su un notaio serio e disponibile (qualora non ne abbiate già uno di fiducia);
- richiesta di un preventivo (molti non lo sanno, ma le parcelle variano molto da notaio a notaio...) comprensivo della redazione dell'atto e della consulenza, nonché dell'eventuale procura a contrarre;
- appuntamento per un colloquio preventivo in cui siate presenti tu, tua sorella e tuo padre; il colloquio sarà preparato da un memorandum in cui esponete al notaio le vostre esigenze;
- colloquio col notaio, in cui ognuno espone i suoi dubbi rispetto alle soluzioni prospettate;
- se proprio vuoi risparmiarti un secondo viaggio per la stipula, in questa sede (colloquio preventivo) puoi anche conferire a un tuo rappresentante la procura a contrarre.
« Ultima modifica: Febbraio 07, 2016, 16:03:43 pm da Istaro »
"Non esistono venti favorevoli per il marinaio che non sa dove andare" (Seneca)

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Re:Info su donazione beni immobili
« Risposta #11 il: Febbraio 07, 2016, 15:20:09 pm »
Condivido :)
Anto, un viaggio a casa ti tocca.
E la gatta frettolosa fa i gattini ciechi, anzi in materia di successioni fa i cazzi amari :D
« Ultima modifica: Febbraio 07, 2016, 15:21:40 pm da ciaca »
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Re:Info su donazione beni immobili
« Risposta #12 il: Febbraio 07, 2016, 16:01:10 pm »
Grazie amici cari  ;)
Comu lu nonnu!
"La fuffa è l'unico elemento di un orologio che mantiene il suo valore nel tempo." Cit. alanford, 28.11.2016 alle 10:49:55