Quello che dice Angelo non si può fare, perché i diritti su successioni non aperte (decesso del de cuius non avvenuto) non sono disponibili, quindi non vi si può rinunciare preventivamente (divieto di patti successori abdicativi).
Non è così Gianni, e mi consta personalmente.
La rinuncia al "atto di opposizione alla donazione" non è da intendersi come rinuncia all'azione di riduzione (come detto fattibile solo dopo la morte del donante) ma bensì come rinuncia a quell'atto introdotto con Dl 35/2005, convertito in legge 80/2005, senza il quale trascorsi 20 anni dalla data della donazione non vi si puó più opporre. E va inteso, come chiarito dal tribunale di Torino, come atto di rinuncia all'azione di restituzione senza che ciò violi il divieto normativo sui patti successori a pena di nullità sancito dall'art. 458 c.c. (In sintedi divieto di rinuncia all'azione di riduzione per le ragioni da te espresse). Tale rinuncia all'atto di opposizione ai sensi della legge 80/2005 ancorchè contenente una rinuncia all'azione di restituzione essendo annotabile nei registri immobiliari in calce alla trascrizione della donazione ha il benefico corollario che i beni diventino immediatamente commerciabili perchè in quanto non più passibili di azioni di restituzione le eventuali ipoteche bancarie trascritte a seguito dell'erogazione di mutui per il loro acquisto sono fatte salve così come fatti salvi sono i diritti degli eventuali acquirenti terzi che non dovranno più temere l'eventualità di dover restiruire gli immobili acquistati a seguito di un'azione di riduzione fatta dopo la morte del donante da uno dei suoi coeredi.
http://www.laleggepertutti.it/57221_donazione-lerede-del-donante-puo-rinunciare-allimpugnazione
http://www.federnotizie.it/rinuncia-alla-azione-di-restituzione-e-sua-pubblicita-nei-registri-immobiliari-una-pronuncia-del-tribunale-di-torino/
Consultando il Notaio Antonio avrà conferma di quanto sopra
Ops!
Chiedo scusa ad Antonio (e ad Angelo per la correzione indebita): non ho verificato l'informazione che davo, un po' per l'ora tarda un po' perché tradito dalla considerazione che nel diritto successorio le innovazioni sono molto rare...
(E che diamine, però: questi mi "smontano" pure capisaldi del diritto come il divieto dei patti successori!
)
Il problema nasce da una certa fretta di mia sorella… ed io sono all’estero.
Quindi non ho la possibilità ed il tempo di informarmi per bene.
Optando per l’atto unico, possono nominare e delegare un rappresentate per recarsi dal notaio e firmare insieme a mio padre e mia sorella?
La "delega" non la puoi certo fare via fax...
Una procura deve avere la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere: per una donazione, atto pubblico e due testimoni. Sempre dal notaio devi andare...
(Anche qui, salvo eccezioni e innovazioni da verificare...
)
Io cercherei di spiegare a tua sorella che la fretta è cattiva consigliera.
Non perché tu "non ti fidi" di lei e della serenità dei futuri rapporti, quanto perché i problemi potrebbero venire da altri: mogli/mariti, nel futuro i figli, potenziali acquirenti scoraggiati da oneri confusi e sgraditi, ecc.
Inoltre, ci sono tante implicazioni che non conoscete e non prevedete e che necessitano di una consulenza professionale: regime fiscale migliore per le diverse possibilità prese in considerazione, normativa amministrativa da considerare (ad esempio: penso di costruire un'altra fossa biologica e scopro che i regolamenti comunali mi pongono restrizioni inaspettate), ecc.
Per cui io farei così:
- informazioni su un notaio serio e disponibile (qualora non ne abbiate già uno di fiducia);
- richiesta di un preventivo (molti non lo sanno, ma le parcelle variano molto da notaio a notaio...) comprensivo della redazione dell'atto e della consulenza, nonché dell'eventuale procura a contrarre;
- appuntamento per un colloquio preventivo in cui siate presenti tu, tua sorella e tuo padre; il colloquio sarà preparato da un
memorandum in cui esponete al notaio le vostre esigenze;
- colloquio col notaio, in cui ognuno espone i suoi dubbi rispetto alle soluzioni prospettate;
- se proprio vuoi risparmiarti un secondo viaggio per la stipula, in questa sede (colloquio preventivo) puoi anche conferire a un tuo rappresentante la procura a contrarre.