Te lo giro dal sito di confindustria, confedilizia. Forse non ti risulta perchè alla fine sull'edilizia le regioni hanno ampia facoltà di legiferare in proprio?
ll successivo DLgs 28/11, ora in vigore, ha abrogato le precedenti disposizioni e le attuali risultano:
per nuovi edifici o quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante, devono essere installati impianti per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza P ≥ S/K (kW), dove S () rappresenta la superficie in pianta del livello terra dell’edificio e K (m2/kW) è un coefficiente variabile in base alla data di richiesta del titolo edilizio, nello specifico:
· K = 80 dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
· K = 65 dal 01/01/2014 al 31/12/2016;
· K = 50 dal 01/01/2017.
Riassumendo, quindi nei due casi specifici.
- Permesso di costruire rilasciato prima del 31/05/2012 à
o se il regolamento edilizio prevede l’obbligo installazione impianto fotovoltaico (potrebbe anche non essere necessario), allora si ha diritto all’incentivo.
- Permesso di costruire rilasciato dopo il 31/05/2012 à
o obbligo di installare un impianto fotovoltaico e non si avrà accesso agli incentivi.