Tu non capisci, anzi fingi di non capire, e cerchi sempre di sfuggire la questione di fondo affidandoti ad espedienti retorici e al tentativo di spostare sempre l'argomento su cose che nulla c'entrano.
Ti ripeto che è l'esatto contrario: sei tu che nel tentativo di difendere una tesi aggiungi motivazioni sempre diverse.
Io, per non eludere le questioni, mi lascio trascinare in queste divagazioni, e certamente sbaglio...
Ad esempio: cosa c'entra se la sanzione della revoca della patente è penale o meno? Io credo sia penale perché è disposta dal giudice nell'ambito di una processo penale, sulla base del CP, seguendo la procedura penale.
C'entra perché la sospensione o revoca della patente è
anzitutto sanzione amministrativa, che viene comminata anche dal prefetto e anche per infrazioni amministrative.
Questo dovrebbe far capire che non è la pena fine-del-mondo e non è così assurdo vederla irrogata anche come sanzione accessoria in un procedimento penale.
Ed è una pena gravissima visto che è in grado alla più parte delle persone di far perdere il lavoro, e il ruolo di capofamiglia pure. Ma per te questo è niente, ed invece di intervenire spiegando perché questa pena sia appropriata sposti l'argomento.
Io non ho mai detto che per me questa sanzione "è niente": mi ritrovi e mi quoti una mia affermazione anche solo lontanamente paragonabile?
Se vuoi la mia "spiegazione" sul perché una sanzione di questo tipo può essere appropriata, ti riepilogo - per l'ultima vota - i termini della questione.
1) Certamente, la revoca della patente è una sanzione appropriata -
in linea di principio, a prescindere dalla durata - per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.
La premessa – che dai tuoi interventi sembri trascurare – è nella carta costituzionale:
“La responsabilità penale è personale” (art.27 Cost.) .
Che cosa significa?
Innanzitutto che esiste – deve esistere – un sistema di giustizia
penale (afflittiva e dissuasiva), non soltanto civile (risarcitoria).
Il diritto penale nasce per sostituirsi alla vendetta privata, innanzitutto nella repressione dei reati contro la persona.
L'omicidio e le lesioni personali, anche se commessi al volante di un’automobile, sono reati contro l’incolumità fisica delle persone. La tesi per cui sia necessario “depenalizzarli” è antigiuridica e incostituzionale, e non trova riscontro in nessuna parte del mondo (ma non l’ho tirata fuori io).
La tesi per cui i reati colposi (stradali o meno) non debbano essere sanzionati è altrettanto fantasiosa (e neanche questa l'ho tirata fuori io).
Che caratteristiche deve avere la pena, cioè la sanzione dei reati?
Deve avere innanzitutto un
carattere afflittivo, per perseguire lo scopo dissuasivo: rispetto al reo (la “rieducazione” richiamata dalla Costituzione si realizza anche mediante la dissuasione) e rispetto alla generalità dei consociati.
Può avere anche un
carattere impeditivo, per mettere in condizione il reo di non ripetere il comportamento illecito.
Insomma: la pena non è un buffetto sulla guancia, altrimenti non sarebbe utile a perseguire gli scopi che l’ordinamento si prefigge.
La pena è per sua natura “repressiva”, non è una parolaccia. Tutt’altro discorso – politico – è sostenere che la difesa della legalità non si può fondare unicamente sulla repressione, ma anche sulla prevenzione. Ma ciò non significa che il diritto penale sia inutile.
La pena, poi, dev'essere
personale.
Il sistema del risarcimento assicurativo (che tu hai proposto come sanzione per i reati stradali)
è un sistema che ha natura esattamente opposta a quella della sanzione penale.
Il risarcimento, innanzitutto, è ovviamente mirato al ristoro della parte lesa, non all’afflizione del reo e alla prevenzione generale dei reati.
Il meccanismo dell’assicurazione, in particolare, esclude la responsabilità personale (prescritta dalla Costituzione), perché si basa sul meccanismo opposto, quello della mutualità: gli assicurati condividono il rischio mediante il pagamento del premio, che non è legato all’eventuale responsabilità in un sinistro (se non, in maniera molto ridotta, per i meccanismi di
bonus/malus).
Se tutti si sentissero responsabili solo tramite assicurazione, la soglia di prudenza e di attenzione - come ho già scritto - crollerebbe (un po' come Balotelli, che va in giro con le mazzette di contanti per pagare le multe che sa già di prendere... Finché gli va bene che si tratta solo di multe...).
Il risarcimento, quindi, non può mai sostituire la pena in presenza di un reato, ma è solo un provvedimento collegato (coperto o meno che sia da un’assicurazione).
Quanto alla sanzione della
revoca della patente, si tratta ovviamente di una sanzione afflittiva, che reca un danno a chi subisce tale misura.
Ma si tratta di una
misura collegata alla natura del reato: chi commette un reato al volante viene privato per un determinato periodo del mezzo con cui ha commesso il reato.
Così come la guardia giurata, che maneggiando la sua pistola ferisce incidentalmente qualcuno, viene privata per un determinato periodo dell’arma, che pur gli consente di lavorare.
E così per altre sanzioni diverse dall’arresto o dalla reclusione, eppure molto pesanti:
interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un’arte, interdizione legale, incapacità di contrattare con le Pubbliche amministrazioni, decadenza dalla potestà genitoriale, ecc.
Ribadisco anche che la revoca della patente
non è una sanzione introdotta dalla nuova legge sull’omicidio stradale. La nuova legge ha solo inasprito la gravità delle sanzioni e reso più rigida l’applicazione (anche qui l’ho scritto: probabilmente
troppo rigida, è sbagliata la mancata distinzione tra danni gravi e gravissimi, ecc.).
2) Detto tutto ciò,
una pena, per raggiungere il suo scopo e non essere esageratamente afflittiva,
deve essere proporzionata alla natura del reato (tipologia di reato, presenza di dolo/colpa, entità del danno, attenuanti/aggravanti, ecc.).
Per cui, se mi chiedi che ne penso del
caso specifico di un’eventuale condanna alla revoca della patente per cinque anni, inflitta ad un tale che ha procurato “solo” la frattura di un piede a una persona, senza precedenti specifici ed essendosi fermato a soccorrerla, ti ripeto – l’ho già scritto tre o quattro volte – che a mio giudizio sarebbe eccessiva.
Concludendo: ho voluto semplicemente rispondere in maniera puntuale e cortese ad un tuo quesito preciso. Non ho l’intenzione di “convincerti” di alcunché. Però spero di non essermi meritato ulteriori invettive a vanvera.
Possiamo finirla qui.