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Furti e rapine come vi comportereste ?

Manu

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Furti e rapine come vi comportereste ?
« Risposta #75 il: Maggio 07, 2009, 17:33:01 pm »
il rito abbreviato,
è materia che fa parte dei procedimenti "speciali" in fatto di diritto penale

codicilli, articoli, abrogazioni..
pagine e pagine di nozioni
da uscirci pazzo [:0]

Furti e rapine come vi comportereste ?
« Risposta #76 il: Maggio 09, 2009, 09:42:50 am »
Il giudizio abbreviato in estrema sintesi.
Regolato dagli art.438 e ss. E’ un procedimento imperniato sul consenso dell’imputato. Fino al ’99
era di natura schiettamente negoziale, perchè presupponeva il formarsi di un accordo tra imputato e
PM, e veniva definito patteggiamento sul rito.
Dal punto di vista strutturale si caratterizza per la mancanza del dibattimento; presuppone lo
svolgimento delle indagini preliminari e una decisione assunta all’interno dell’udienza preliminare, e
un rito premiale, perchè in caso di condanna prevede un trattamento più favorevole per l’imputato.
Esistono due forme di giudizio abbreviato: la prima si ha quando l’imputato chiede di essere
giudicato all’interno dell’udienza preliminare e sulla base degli atti fino a quel momento compiuti.
In questo caso l’imputato ha un vero e proprio diritto alla celebrazione del proprio giudizio con le
forme dell’abbreviato.
Seconda ipotesi: l’imputato non soltanto chiede di essere giudicato con le forme del rito abbreviato,
ma chiede altresì l’assunzione di determinate prove; qui la richiesta non è nuda e cruda, ma è
complessa, cioè subordinata a un’integrazione probatoria che l’imputato reputa necessaria ai fini
della decisione. L’imputato non ha un diritto ad veder definita la propria posizione dell’abbreviato,
perchè il giudice (GUP) accoglie la richiesta soltanto se l’integrazione probatoria risulta davvero
necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del
rito in questione. Quindi può accadere che l’imputato si veda respingere la propria richiesta.

Procedimento.
La richiesta può essere presentata oralmente o per iscritto finchè non siano state formulate le
conclusioni all’interno dell’udienza preliminare. La richiesta di giudizio abbreviato deve provenire
direttamente dall’imputato o dal sul procuratore speciale. Nello svolgimento del giudizio abbreviato
si applicano le norme previste per l’udienza preliminare, con due eccezioni: non è possibile
applicare l’art.422 e il 423. Questo vuol dire che una volta pronunciata l’ordinanza che ammette
l’abbreviato la situazione probatoria è cristallizzata e non si può modificare nemmeno
l’imputazione, salva un’ipotesi, perchè dopo che il PM e la difesa hanno formulato le rispettive
conclusioni, può accadere che il giudice si trovi nell’impossibilità di decidere; allora può assumere
anche d’ufficio gli elementi da lui reputati necessari e si può arrivare a una modificazione
dell’imputazione. Ma se l’imputazione cambia per effetto di una nuova contestazione, l’imputato
può chiedere e ottenere una sorta di revoca dell’ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, cioè
può ottenere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. Il giudizio abbreviato è
normalmente camerale, ma può svolgersi in pubblica udienza quando tutti gli imputati ne facciano
richiesta. Se il giudizio abbreviato è di tipo complesso, le limitazioni esaminate vengono meno,
perchè intanto il PM si vede sempre riconoscere il diritto ala prova contraria, e in secondo luogo è
sempre possibile modificare l’imputazione. Terminata la discussione il giudice decide. La regola di
giudizio che si applica in questa sede è la stessa che vale per il procedimento ordinario. Quello che
cambia è il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione. Questo fa ì che il più delle volte,
quando non vi è un disaccordo sulla qualificazione giuridica del fatto, il giudizio abbreviato è un
giudizio dall’esito abbastanza assegnato.
In cosa consiste questo trattamento di favore? In caso di
condanna la pena che il giudice determina viene diminuita ulteriormente di un terzo. Alla pena
dell’ergastolo viene sostituita la reclusione di anni 30. E’ stata una soluzione molto dibattuta, perchè
la legge delega del 1987, nel trattare dei diritti speciali e del giudizio abbreviato, si esprimeva in
modo tale da alludere a una pena temporanea, con la conseguenza che per la Corte Costituzionale
il legislatore delegato non aveva titolo per estendere il meccanismo previsto dalla legge delega anche
ai delitti punibili con l’ergastolo, che pena temporanea non è. Nel 1999 la norma viene reintrodotta
con una legge ad hoc, senonchè nell’ambito di procedimenti per gravissimi fatti di criminalità
organizzata, ci si è accorti che grazie al meccanismo di giudizio abbreviato non si sarebbe mai
potuti pervenire alla condanna all’ergastolo. Il legislatore è intervenuto nuovamente prevedendo che
laddove nell’ambito del giudizio ordinario l’applicazione delle norme sul cumulo delle pene avrebbe
condotto alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per il concorso di più ergastoli, l’opzione
dell’imputato a favore del giudizio abbreviato non comporta l’applicazione delle reclusione di anni
30, ma porta invece all’applicazione dell’ergastolo, ma senza isolamento diurno.

Cosa offre in cambio l’imputato per ottenere questa diminuzione di pena? Se la richiesta è semplice
lo Stato risparmia abbastanza consistentemente sul piano dei tempi processuali; se la richiesta è
condizionata, in realtà l’udienza preliminare nell’ambito della quale si iscrive il giudizio abbreviato
finisce per dilatarsi. Sotto questo profilo il risparmio è minimo; risparmia qualcosa sul terreno delle
impugnazioni, perchè esistono taluni limiti alla possibilità di presentare appello avverso le sentenze
terminative del rito abbreviato. Più in particolare l’imputato non può proporre appello contro le
sentenze di proscioglimento, a prescindere cioè da quale sia stata la formula proscioglitiva; a sua
volta il PM non può proporre appello avverso le sentenze di condanna, salvo che in sentenza sia
stato modificato il titolo di reato. Il giudizio di appello nei confronti delle sentenze emesse ai termini
dell’abbreviato è sempre camerale, ma si ritorna all’udienza pubblica nell’ambito del giudizio di
Cassazione.

Considerazioni.
Anzitutto il procedimento del giudizio abbreviato viene presentato come un procedimento
alternativo, ma bisognerebbe domandarsi se non sia un’alternativa al processo, e cioè se l’unica
forma di giusto processo non sia quella che si svolge in pubblica udienza di fronte a un giudice terzo
e imparziale e di fronte alle parti in condizione di parità, perchè anche a proposito di questo rito
emergono alcune perplessità. In primo luogo si può celebrare in queste forme anche un processo per
delitti gravissimi, e che si svolga tutto in camera di consiglio non è del tutto rassicurante.
In secondo luogo, vi è un dubbio che la scelta manifestata dall’imputato a favore di questi riti non
sia del tutto spontanea, cioè che vi ricorra chi non può sostenere i costi del dibattimento. Se così
fosse emergerebbe una situazione discriminatoria in contrasto con l’art.3 Cost.
In terzo luogo consentire una indiscriminata utilizzazione di questo genere di procedimenti nuoce
anche all’attendibilità dell’accertamento. Se permettiamo l’ingresso della logica negoziale all’interno
del procedimento penale rischiamo che si arrivi a sentenze non totalmente fondate.
Segnaliamo inoltre che sul versante opposto si collocano le perplessità derivanti dall’operare della
disciplina del giudizio abbreviato con la disciplina delle investigazioni difensive. Il giudizio
abbreviato si svolge allo stato degli atti, compresi quelli delle investigazioni difensive. Questo fa sì
che talvolta optando per il giudizio abbreviato l’imputato colga i classici due piccioni con una fava:
intanto si assicura una riduzione di pena in caso di condanna, e poi può anche assicurarsi la
possibilità di far emergere certe circostanze fattuali che alleggeriscono la sua posizione, che ad
esempio mostrano la necessità di riconoscere una attenuante, privando il PM del diritto alla prova
contraria. Talvolta qualche atto che il PM non ha valorizzato può essere ripescato a questi fini
dall’imputato. Anche qui abbiamo un combinarsi di troppi benefit: la sola volontà di risparmiare
qualcosina in temi processuali determina uno squilibrio fra le parti, e si ha la sensazione che la
preoccupazione per l’efficienza complessiva del sistema porti squilibri a danno di una delle parti
fondamentali del processo.
AOR

<i>Homo quisque faber ipse fortunae suae</i>