|
airangel ha scritto:
| fabri5.5 ha scritto:
la fattura non serve, con la garanzia timbrata l'orolgio per assurdo potresti anche portarlo in giappone a far riparare.
|
quoto....la fattura non serve a niente.
|
Siete proprio sicuri?
Riporto alcuni passaggi di una scheda tratta dal d. lgs. 206/05
( Codice del Consumo) che agli artt. dal 128 al 135 regola la garanzia. Le fonti sono altroconsumo e aduc associazioni molto conosciute.
Gli articoli parlano di garanzia legale ( obbligatoria x legge quindi)sui beni di consumo acquistati dai consumatori che copre tutti i vizi di produzione e di conformità eventualmente presenti per 2 anni.
Per questa garanzia l' unico responsabile di fronte al consumatore è il venditore che a sua volta poi può rivalersi entro 1 anno sul produttore o distributore del bene.
Più precisamente sono coperti i vizi che si sono manifestati entro 2 anni dall'acquisto ( consegna del bene); il consumatore ha 2 mesi di tempo dalla scoperta per contestarli al venditore, quindi in realtà la prescrizione finale è di 26 mesi.
Il difetto che si manifesta entro 6 mesi dalla consegna del bene può essere presunto ( l'acquirente non ha l'onere di provare che tale difetto fosse presente sul bene al momento dell'acquisto).
La prova grava sull'acquirente quando il vizio si manifesta successivamente oppure quando il consumatore non può dimostrare di avere contestato al venditore nei termini.
E' MOLTO IMPORTANTE quindi conservare lo scontrino di acquisto per almeno 26 mesi e mostrarlo al venditore in caso di contestazioni.
Il dato importante è la data di acquisto anche se lo scontrino è generico nella descrizione ( meglio se non lo è).
In mancanza può andare bene anche una ricevuta di pagamento copia dell' asegno, scontrino bancomat o carta di credito, la ricevuta fiscale o infine la fattura purchè non intestata a titolare di partita IVA ( es. ditta individuale) ma a persona fisica cioè a un privato consumatore.
Quindi penso sia sempre meglio conservare la prova di acquisto.
Aggiungo che la vendita effettuata da dettaglianti non è una operazione per cui la normativa fiscale prevede obbligatoriamente l'emissione della fattura, l'emissione della fattura diventa obbligatoria su richiesta del cliente e non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione che nella fattispecie coincide con la consegna del bene e pagamento del corrispettivo.
Fatemi sapere cosa ne pensate e se ritenete che possa essere un argomento di interesse generale per tutti i forimsti aprirò una nuova discussione.
Vi saluto